Siamo due soci al 50% dobbiamo applicare la normativa sulla sicurezza?

Si, il D.Lvo. 81/08 dovrà essere applicato.
Nella pratica uno dei due soci assumerà il ruolo di DL (Datore di Lavoro) e l’altro sarà il lavoratore.
Il socio DL potrà frequentare un corso di almeno 16 ore e potrà assumere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Durante il corso riuscirà ad acquisire le competenze minime per poter eseguire la valutazione del rischio per le attività svolte e capire se ci sarà la necessità del Medico Competente e di applicare gli altri adempimenti del D.Lvo 81/08.

Il D.lvo. 81/08 è applicabile in un condominio?

Se nel condominio si configurano contratti di lavoro, come ad esempio il servizio di portierato, si dovrà applicare il D.Lvo. 81/08.
In particolare l’amministratore diviene il DL per cui sarà necessario che provveda alla nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e secondo le mansioni svolte dal Portiere, anche del Medico Competente.
Nello specifico il DL potrebbe anche seguire il corso di almeno 16 ore per poter svolgere direttamente i compiti di RSPP.
Inoltre in caso di lavori che prevedono il “cantiere” quali ad esempio: ristrutturazioni, tinteggiature facciate, realizzazione, impianti, ecc; si dovrà comunque adottare il D.Lvo. 81/08 relativamente al titolo IV.

La squadra di pronto intervento e quella di primo soccorso ogni quanto deve fare il corso?

Gli addetti al pronto intervento antincendio al momento, non sono soggetti ad aggiornamento periodico definito.
In realtà però l’orientamento è quello di aggiornare gli addetti antincendio ogni tre anni.
Per gli addetti al primo soccorso, il DM 388/03 prevede già l’aggiornamento per la parte pratica (4 ore) ogni tre anni.

Ho eseguito un corso per DL con il D.lgs. 626/94, devo ripeterlo?

Non ci sono al momento prescrizioni in merito all’aggiornamento del DL che svolge direttamente il ruolo di RSPP a seguito del corso con i contenuti del DM 16/01/97.
È comunque estremamente consigliabile ripetere il corso, se non altro, per aggiornarsi sulla normativa vigente visto che sono già passati tre anni ed anche lo stesso D.lvo. 81/08 ha già subito delle modifiche.
L’orientamento è quello di prevedere anche per il DL come per gli RSPP esterni un aggiornamento periodico.

Un dipendente ha riportato una lesione ad un piede sul cantiere, in particolare un chiodo gli si è conficcato nella scarpa entrando parzialmente nel piede.
Il lavoratore era dotato di scarpa antinfortunistica S1P e quindi con lamina antiforo.
Aperta la scarpa, tagliandola, la lamina si presentava completamente rovinata e frantumata anche nelle zone non interessate dal chiodo.
La responsabilità dell’infortunio può ricadere sul datore di lavoro?

Nel caso le scarpe siano state acquistate di recente e riportano il marchio CE con foglio di istruzioni riportante anche l’indice della protezione (SP1), il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile.
Infatti non ha l’obbligo di verificare l’interno della tomaia e della suola.
Sarà invece corretto provvedere a verificare se gli altri dipendenti hanno lo stesso lotto delle scarpe per sostituirle al più presto.
La sostituzione dovrà avvenire contestualmente alla denuncia presso il fornitore ed il produttore di quanto riscontrato; meglio se accompagnata da fotografie e indicazione di quanto necessario per l’individuazione del lotto produttivo.
Nel caso specifico se tutto il processo di individuazione, fornitura ed informazione e formazione nei confronti del corretto impiego del DPI sia stato assolto; il produttore/fornitore dovrà assumersi le proprie responsabilità per aver fornito un DPI non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza (art. 23 D.Lvo. 81/08).

In azienda chi deve provvedere al registro degli esposti ai cancerogeni? Se il medico competente è restio a farlo?

In particolare l’art. 243 D.Lvo. 81/08 stabilisce che il Datore di lavoro istituisca ed aggiorni il registro tramite il Medico Competente.
Entrambi sono comunque responsabili della salute dei lavoratori, chi per un verso chi per un altro; risulta, quindi, strano che ci sia reticenza da parte di uno o dell’altro nell’istituire il registro.
Anche i successivi adempimenti burocratici non sembrano essere così impegnativi e si rammenta comunque, che lo spirito della normativa non è quello di minimizzare o sottovalutare il rischio laddove presente, ma, piuttosto, a prenderlo in considerazione per ciò che è, tenendo sempre in considerazione la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La formazione dei dipendenti chi la può fare?

La formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo. 81/08 deve avvenire in collaborazione con gli enti paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio, in cui si svolge l’attività.
Pertanto se presenti si dovrà richiedere la loro collaborazione o erogare la formazione direttamente con loro se organizzati, ovvero sarà possibile eseguirla attraverso professionista o società, che abbiano esperienza e titoli nel campo della sicurezza ed igiene sul lavoro.
Per maggiore informazione anche a seguito di circolare esplicativa, è stato ribadito che l’ente paritetico che collabora deve essere quello relativo al settore di appartenenza, sempre più spesso si vedono attestati di corsi eseguiti da enti con specificità diversa da quella della società che riceve la formazione.

Nell’affidamento di lavori di ristrutturazione ad unica ditta, con il “chiavi in mano”, è necessario nominare il coordinatore in fase di esecuzione?

Nella fattispecie non è necessario nominare il coordinatore in fase di progettazione, ne il ordinatore in fase di esecuzione, come altresì non è necessario il PSC (piano di sicurezza e coordinamento).
Infatti si potrà richiedere alla ditta affidataria la redazione del PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Attenzione; tale procedura è applicabile solo se nell’ambito del lavoro non subentra e/o subentrerà, anche con tempistiche differenti, una ditta subappaltatrice, ad esempio la ditta per il ponteggio, oppure un lavoratore autonomo, come l’impiantista idraulico o elettrico.
In tal caso si dovrà provvedere alla nomina di un coordinatore in fase di esecuzione che a sua volta provvederà alla redazione del PSC.

Quali sono i documenti da richiedere al subappaltatore per dei lavori edili?

In qualità di ditta affidataria, in caso di subappalto, ci si rende responsabili dei nuovi soggetti inseriti nel cantiere.
Pertanto si dovrà trasmettere quanto prima il PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) al subappaltatore che provvederà a fornirvi lettera di ricezione del PSC accompagnata dalla stessa documentazione che il committente vi ha richiesto nell’affidamento lavori, DURV, POS, formazione del personale, giudizi di idoneità, dichiarazione ai sensi dell’art 14 D.Lvo. 81/08 ecc. ecc. (allegato XVII D.Lvo. 81/08)